Sez. U, Sentenza n. 221 del 29/01/1971 (Rv. 349649 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA SULLA SOSPENSIONE DELL'INDENNITA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA SULLA SOSPENSIONE DELL'INDENNITA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
Poiche il provvedimento, con il quale, ai sensi dell'art 2, comma settimo della l 27 maggio 1959 n 324, la corresponsione dell'indennita integrativa viene sospesa, si risolve in un provvedimento di riduzione, sia pure temporanea, del quantum della pensione, la contestazione della legittimita di tale provvedimento, come causa petendi della restituzione delle somme dall' amministrazione ritenute sull'assegno pensionistico a seguito del provvedimento medesimo, da luogo ad una controversia in materia pensionistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)