Sez. U, Sentenza n. 2155 del 28/05/1975 (Rv. 375924 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IN GENERE - INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 324 DEL 1959 - NATURA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE DI TALE INDENNITA - IMPUGNAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI ESSO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESTENSIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IN GENERE - INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 324 DEL 1959 - NATURA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE DI TALE INDENNITA - IMPUGNAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI ESSO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESTENSIONE.*
L'indennita integrativa della pensione a carico dello stato, prevista dalla legge 27 maggio 1959 n 324, costituisce un elemento essenziale della pensione medesima e, cioe, una quota parte di essa, essendo diretta ad integrare il trattamento di quiescenza, divenuto inadeguato al costo della vita. Da tanto consegue che il provvedimento il quale, a norma dell'art 2, settimo comma, della citata legge, sospenda la corresponsione di tale indennita, si risolve nella riduzione, sia pure temporanea, del quantum della pensione, e che, pertanto, la contestazione della legittimita di tale provvedimento, come causa petendi della restituzione delle somme ritenute dalla pa sullo assegno pensionistico a seguito del provvedimento stesso, da luogo ad una controversia in materia di pensione devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La Competenza di tale organo si estende, in tale materia, anche alla questione conseguenziale della legittimita del provvedimento di addebito e di recupero delle somme percepite dal pensionato a titolo della cennata indennita. (Conf 2221/71, mass n 349649; V 3246/74, mass n 371766).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)