Sez. 5, Sentenza n. 14380 del 16/11/2001 (Rv. 550327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Acquirente di fondo rustico - Diniego dei benefici per la piccola proprietà contadina - Impugnazione dell'atto innanzi al giudice amministrativo - Necessità - Esclusione - Ricorso contro la liquidazione della maggiore imposta pretesa - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
L'acquirente di un fondo rustico, al quale sia stata negata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici in tema di piccola proprietà contadina, non è tenuto ad impugnare il diniego davanti al giudice amministrativo, ma può contestarne la fondatezza mediante il ricorso contro l'avviso di liquidazione della maggiore imposta pretesa dall'Ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)