Sez. 5, Sentenza n. 5390 del 26/11/1997 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 211042 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO | Decreto di citazione davanti al pretore - Omessa notifica all'imputato - Rinnovazione della citazione - Competenza del pubblico ministero - Sussistenza.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO
È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, primo comma cod. proc. pen.), il ricorso per Cassazione contro il provvedimento del pretore che, constatata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, disponga la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione della citazione. Tale provvedimento non può essere considerato abnorme, atteso che il pretore ha il potere di emetterlo, non potendo invece disporre la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., la quale presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale, che è esclusa dalla mancata notifica all'imputato della citazione in giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)