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Sez. U, Sentenza n. 8 del 24/03/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 201544 - 01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere | Rinnovazione della citazione - Art. 143 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Limiti - Ambito di competenza del pubblico ministero a rinnovare la citazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201544-01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere

La disposizione di cui all'art. 143 norme att. cod. proc. pen. - la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice - trova applicazione anche nel processo pretorile, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, insorga, e solo ai fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio, la necessità di ricitare l'imputato: in tal caso, infatti, posta la validità della citazione, se gli atti venissero restituiti al pubblico ministero per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità, inoltre, per l'imputato, di esercitare facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse; la disposizione predetta non può viceversa operare tutte quelle volte in cui la necessità della rinnovazione della citazione deriva da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio: in tali ipotesi, infatti, alla dichiarazione di nullità consegue, ai sensi dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che spetta al pubblico ministero provvedere alla nuova citazione e che all'imputato è consentito esercitare le facoltà relative ai procedimenti speciali, che l'eventuale rinnovazione della citazione da parte del giudice ingiustificatamente precluderebbe. (Fattispecie relativa a nullità del decreto di citazione per inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)