Sez. 1, Sentenza n. 3096 del 21/05/1985 (Rv. 440793 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO - RISERVA GENERICA DI FAR VALERE IL DIRITTO O DI AGIRE A SUA TUTELA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO - RISERVA GENERICA DI FAR VALERE IL DIRITTO O DI AGIRE A SUA TUTELA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO.*
La Costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo. (V 1618/82, mass n 419443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)