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Sez. 1, Sentenza n. 10504 del 24/09/1999 (Rv. 530231 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Intimazione - Volontà di far valere il credito - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530231-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso che tale elemento oggettivo fosse ravvisabile in una raccomandata che non avanza alcuna pretesa risarcitoria, ma formula solo generica riserva di agire in momento successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)