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Sez. L, Sentenza n. 22368 del 07/08/2024 (Rv. 672328-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE | Avvocati dipendenti degli enti locali - Indennità premio di servizio - Determinazione della base di calcolo - Previsione legale degli emolumenti computabili - Tassatività - Sussistenza - Importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672328-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE

La retribuzione contributiva - che costituisce base di calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta agli avvocati dipendenti di enti locali, ai sensi art. 4 della l. n. 152 del 1968 - è formata dai soli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione - in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione - ha carattere tassativo; pertanto, gli importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui il Comune, patrocinato da legali suoi dipendenti, è risultato vittorioso, sebbene assoggettati a contribuzione previdenziale, non vanno computati al fine della quantificazione di tale indennità, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne l'equivalenza.

Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)