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Sez. L - , Sentenza n. 11156 del 08/05/2017 (Rv. 644229 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Previsione legale degli emolumenti computabili - Tassatività - Segretari Comunali - Indennità di funzione e coordinamento - Indennità di qualifica - Indennità di direzione - Computo - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644229-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, ex art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione "stipendio o salario" in senso restrittivo, alla luce dell'espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Ne consegue che le indennità di funzione e coordinamento, nonché di qualifica e di direzione - pur ricomprese dalla contrattazione collettiva dei segretari comunali nella struttura della retribuzione - non vanno computate nella liquidazione dell'indennità premio di servizio, in quanto voci non incluse negli emolumenti specificamente indicati dal predetto comma 5 dell'art. 11, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne l'equivalenza (Corte cost. n. 243 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)