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Sez. 1, Sentenza n. 4955 del 28/05/1990 (Rv. 467420 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO E SUCCESSIVA RIVENDITA.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467420-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO E SUCCESSIVA RIVENDITA.*

In caso di radicale ristrutturazione di uno stabile e successiva rivendita, l'imponibile, ai fini dell'INVIM, è soggetto al criterio di cui all'art. 6 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, cioè va individuato sulla base del valore iniziale corrispondente al valore della vecchia costruzione aumentato delle spese di ristrutturazione, qualora, pur essendovi stata parziale demolizione, sia rimasta ferma l'identità funzionale e mercantile del bene, mentre, qualora l'opera di demolizione sia stata talmente penetrante ed avanzata da lasciare, rispetto alla originaria costruzione, meri residui strutturali, privi di autonoma valenza commerciale, se non quali accessori dell'area edificabile (nella specie, i soli muri perimetrali, in relazione alla presenza di vincoli urbanistici), deve trovare applicazione analogica, in considerazione della identità di "ratio", il diverso criterio fissato dal sesto comma del citato art. 6 per l'utilizzazione edificatoria delle aree (Determinazione dell'imponibile sommando l'incremento di valore dell'area, sino all'inizio dei lavori di costruzione, e l'incremento di valore del fabbricato, tra la data di ultimazione della costruzione e quella del successivo trasferimento).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)