diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8997 del 05/06/2003 (Rv. 563943 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ingiustificato rifiuto opposto dall'imprenditore - Risarcimento del danno - Riduzione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., in relazione alla negligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione - Relativa eccezione del debitore - Soggezione al termine di decadenza ex art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563943-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di risarcimento del danno subito dall'invalido avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968 a seguito dell'ingiustificato rifiuto di assunzione da parte dell'imprenditore, l'eccezione di quest'ultimo, diretta alla riduzione del risarcimento, ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., in conseguenza della negligenza del danneggiato nella ricerca di una nuova occupazione (nella specie, per mancata reiscrizione nelle liste di disoccupazione), costituisce un'eccezione in senso lato, non essendo ricompresa dalla legge fra le eccezioni in senso stretto, e non è soggetta, perciò, al termine di decadenza di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)