Sez. L, Sentenza n. 15838 del 11/11/2002 (Rv. 558414 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ingiustificato rifiuto opposto dall'imprenditore - risarcimento del danno - Esclusione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Presupposti - Limiti - Liquidazione equitativa - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di risarcimento del danno subito dall'invalido, o da altro appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ex legge 2 aprile 1968, n. 482, a seguito dell'ingiustificato rifiuto di assunzione dall'imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione agevolata dalla situazione di invalidità. La misura del danno risarcibile può, quindi, essere determinata in via equitativa, ex art. 1226, cod. civ., mediante la riduzione della somma richiesta, anche in difetto di una espressa eccezione di controparte in ordine al "quantum", essendo sufficiente che vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti che gli stessi risultino provati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)