Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 06/03/1999 (Rv. 523913 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di litispendenza o di continenza - Mancata pronunzia del giudice - Decisione nel merito della causa - Pronunzia implicita sulla competenza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento di competenza della pronunzia relativamente a tale parte.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza contiene una implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)