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Sez. L, Sentenza n. 11779 del 02/08/2003 (Rv. 565627 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di litispendenza o di continenza - Mancata pronunzia - Decisione nel merito della causa - Pronunzia implicita sulla competenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565627-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa, senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un'implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43, cod. proc. civ.; in presenza di una pronunzia implicita e dunque immotivata sulla competenza, l'omessa motivazione del giudice "a quo" perde però ogni rilievo, in quanto a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d'indagine di fatto connessi al denunciato "error in procedendo", provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)