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Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 15/02/2011 (Rv. 616698 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1983 - Divieto di interferenze pericolose provenienti da impianto di telecomunicazione - Obblighi del titolare dell'impianto al fine di prevenire ed evitare dette interferenze - Portata - Impianto ubicato in locali custoditi da soggetti terzi - Circostanza esimente - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616698-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In forza della disciplina recata dagli artt. 1 e 2 della legge 8 aprile 1983, n. 110, il titolare di un impianto di telecomunicazione ha l'obbligo non soltanto di predisporre e mantenere l'impianto stesso in condizioni tali da non causare interferenze che possano compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione, sia la sicurezza delle operazioni di volo, ma anche di controllare che tali interferenze non si verifichino, all'uopo impiegando tutti gli strumenti consentiti dalla più moderna tecnica, senza che l'assenza di siffatti controlli possa reputarsi giustificato in base a circostanze relative alla custodia dei locali affidata in gestione a soggetti terzi. (Fattispecie relativa ad utilizzo di impianto radiotrasmettitore di "riserva", ubicato presso i locali di una struttura sita in un camping, gestito da terzi, nella quale ignoti erano penetrati manomettendo l'impianto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 2, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)