Sez. 1, Sentenza n. 4900 del 23/04/1992 (Rv. 476948 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo | Impianto di radio telecomunicazione - Interferenza con i servizi di radionavigazione - Sanzione amministrativa ex art. 3 legge n. 110 del 1983 - Elemento psicologico - Prova - Onere - Bande di frequenza - Interferenza determinata dal cosiddetto effetto diodo - Colpa - Esclusione per caso fortuito - Ammissibilità - Presupposti.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo
Nell'ipotesi di impianto di radio-telecomunicazione che causi interferenze con i servizi di radionavigazione, compromettendone il funzionamento, per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 3 della legge 8 aprile 1983 n. 110, in mancanza di specifiche previsioni normative, occorre che la violazione sia commessa con dolo o con colpa, secondo la previsione generale dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, gravando sull'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione l'onere di provare la sussistenza dell'elemento psicologico e fermo restando il principio che la colpa è esclusa dal caso fortuito, che consiste in un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile. In particolare, ove le interferenze alle bande di frequenza tutelate dalla legge n. 110 del 1983 siano state determinate dal cosiddetto effetto diodo, la ravvisabilità in tale fenomeno del caso fortuito è subordinata all'accertamento in concreto della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento sia a mezzo di un'attività di controllo che mediante la perfetta predisposizione e manutenzione dell'impianto trasmittente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)