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Sez. 2, Sentenza n. 4125 del 14/07/1979 (Rv. 400628 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - DISPOSIZIONI DEI PIANI REGOLATORI E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400628-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - DISPOSIZIONI DEI PIANI REGOLATORI E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

Anche le Disposizioni dei piani regolatori, e delle relative norme di attuazione, in quanto disciplinano nei rapporti di vicinato le distanze tra le costruzioni, sono integrative dell'art 873 cod civ, il quale, nello stabilire che le costruzioni su fondi finitimi debbono essere tenute a distanza non minore di tre metri, prevede espressamente che i regolamenti locali possano stabilire una distanza maggiore. Ne consegue che la violazione delle norme anzidette determina la lesione di diritti soggettivi, la cui tutela spetta al giudice ordinario, il quale puo disapplicare l'atto amministrativo che abbia illegittimamente concesso la licenza di costruzione. (V 1441/76, mass n 380159).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)