Sez. L, Sentenza n. 5317 del 03/10/1988 (Rv. 459970 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI GENERICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO - COMPENSI DOVUTI DALL'INAM - PASSAGGIO DAL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A NOTULA A QUELLO PER QUOTA CAPITARIA - DECORRENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI GENERICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO - COMPENSI DOVUTI DALL'INAM - PASSAGGIO DAL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A NOTULA A QUELLO PER QUOTA CAPITARIA - DECORRENZA.*
Con riguardo ai compensi dovuti dall'INAM ai medici generici in regime di convenzionamento, il passaggio dal sistema di liquidazione a notula a quello per quota capitaria, a seguito del recepimento da parte dell'istituto degli accordi nazionali unici per il personale sanitario, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349, deve avvenire a far tempo dalla deliberazione che disponga tale recepimento, restando esclusa, in considerazione della natura imperativa di detta norma, la validità ed operatività di una previsione di applicazione retroattiva del nuovo sistema. (Conf 5017/87, mass n 453619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)