Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 23/04/1999 (Rv. 525660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO | Cassazione con rinvio - Sentenza del giudice di rinvio applicativa del principio di diritto - Ricorso per cassazione avverso di essa - "Revoca" o "modifica" da parte della Corte di Cassazione del principio di diritto perché erroneo - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
In sede di decisione sul ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito di una precedente cassazione con rinvio e dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ., del quale il giudice di rinvio abbia fatto applicazione, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di Cassazione possa "revocare" o "modificare" tale principio, perché erroneo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)