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Sez. 3, Sentenza n. 28467 del 10/09/2020 Cc. (dep. 13/10/2020) Rv. 280012 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Art. 54-bis d.lgs. n. 159 del 2011 – Crediti per prestazioni collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280012-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, fra i crediti che, ancorché sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto relativi a prestazioni di beni o servizi collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, rientrano le retribuzioni e gli oneri previdenziali dei lavoratori, i canoni di locazione, nonché i crediti relativi ai contratti di somministrazione e di fornitura di luce, gas, telefonia o, comunque, connessi all'oggetto dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)