Sez. 5, Sentenza n. 32404 del 23/03/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273509 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Amministratore giudiziario - Subentro nei contratti in corso - Rapporti di lavoro - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di amministrazione e gestione di beni sequestrati, l'art. 56 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la facoltà, per l'ammistratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, di subentrare nei contratti in corso relativi all'azienda sequestrata o di risolvere i contratti stessi, è norma con finalità di ordine pubblico e si riferisce anche ai rapporti di lavoro, sicchè la decisione sulla prosecuzione di tali rapporti può tenere conto degli eventuali collegamenti del dipendente con il contesto illecito nel quale operava l'azienda prima della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice delegato nel procedimento di prevenzione ha stabilito la cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto, ritenuto uomo di fiducia del proposto, con la società in amministrazione giudiziaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)