diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6947 del 05/06/1992 (Rv. 477586 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere | Mancata costituzione del convenuto - Rilievo di un vizio comportante la nullità della notifica - Assegnazione di un termine da parte del G.I. per rinnovare la notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Rilievo della nullità da parte del collegio in sede di decisione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477586-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere

In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291 secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Tale nullità può essere rilevata anche in sede di decisione da parte del collegio, che all'uopo rimetterà la causa al giudice istruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)