Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006 (Rv. 588183 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Mancata costituzione del convenuto - Rilievo di un vizio comportante la nullità della notifica - Assegnazione di un termine da parte del G.I. per rinnovare la notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Perentorietà - Inosservanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291 cod. proc. civ. , secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore, il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione, assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Ne consegue che, se l'ordine di rinnovazione della (notifica della) citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)