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Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 20/06/1953 (Rv. 881706 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - EFFETTI.
Stato
decisa il 1953-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881706-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - EFFETTI.

La concessione del patto di prelazione (in ipotesi di vendita), costituente un contratto unilaterale a carattere preliminare, ha per contenuto una obbligazione di fare, che si traduce e si sostanzia nel dovere di colui che concede il beneficio di preferire, a parità di condizioni, il titolare del beneficio stesso, nel caso che il primo si induca a vendere la propria cosa, che della prelazione è stata oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)