Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 20/06/1953 (Rv. 881706 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - EFFETTI.
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - EFFETTI.
La concessione del patto di prelazione (in ipotesi di vendita), costituente un contratto unilaterale a carattere preliminare, ha per contenuto una obbligazione di fare, che si traduce e si sostanzia nel dovere di colui che concede il beneficio di preferire, a parità di condizioni, il titolare del beneficio stesso, nel caso che il primo si induca a vendere la propria cosa, che della prelazione è stata oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)