Sez. 5 - , Ordinanza n. 6114 del 01/03/2019 (Rv. 652791 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile col diritto dell'Unione europea - Disciplina del rimborso - Contrasto con i principi costituzionali ed unionali - Esclusione Fondamento - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata versata in forza di una norma dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia la fissazione del termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso dalla data della ritenuta, da parte dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non contrasta con i principi del giusto processo e dell'effettività di tutela (artt. 24 e 111 Cost.), né con il diritto unionale, ove pure opera la necessità di tutelare la certezza delle situazioni giuridiche.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)