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Sez. 5, Sentenza n. 4150 del 21/02/2018 (Rv. 647158 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 258 del 2006 – Ambito applicativo – Giudizi pendenti – Limiti - Conseguenze – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647158-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, la disciplina del rimborso forfettario, introdotta dal d.l. n. 258 del 2006, conv., con modif. in l. n. 278 del 2006, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione del 14 settembre 2006 in C-228/05, è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di detta pronuncia, purché relativi a versamenti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, mentre ai versamenti effettuati prima di tale periodo, si applica, in mancanza di diverse statuizioni, il disposto dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ove è previsto che, l’istanza di restituzione non può essere proposta decorsi due anni dal pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR, che, con riferimento a un giudizio già instaurato alla data della menzionata sentenza della Corte di Giustizia, aveva ritenuto tardive le domande di restituzione, relative a versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2003, perché presentate più di due anni dopo il pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2006 num. 258 art. 1, Legge 10/11/2006 num. 278, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)