Sez. 3, Sentenza n. 493 del 28/02/1963 (Rv. 260650 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - POTERI - COMPETENZA - ESTREMI - AZIONI DI RISOLUZIONE VERSO IL FALLITO.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - POTERI - COMPETENZA - ESTREMI - AZIONI DI RISOLUZIONE VERSO IL FALLITO.*
L'art 24 della legge sulla disciplina del fallimento attribuisce alla Competenza funzionale del tribunale fallimentare non solo le controversie che traggono origine dallo stato di dissesto ma anche quelle che comunque investono o risultano influenzate dal fallimento e debbono trovare il loro svolgimento nella procedura fallimentare per assicurare l'unita dell'esecuzione concorsuale e la 'par condicio creditorum'. Tra le controversie della seconda specie devono, pertanto, essere ricomprese anche le azioni di risoluzione proposte contro l'inadempimento prima del fallimento e proseguite contro il curatore, con le quali, come conseguenza della risoluzione, si chiedono la restituzione delle cose mobili oggetto del contratto ed il risarcimento dei danni, trattandosi di azioni relative a diritti di credito ed aventi per oggetto la restituzione di cose che devono essere fatte valere nei confronti della massa creditoria e dipendono dall'esistenza e dallo svolgimento della procedura concorsuale. (Conf 1139/60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)