Sez. L, Sentenza n. 5456 del 10/10/1988 (Rv. 460064 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEGLI ISCRITTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI PREVIDENZA - ISCRIZIONE DELL'IMPRESA NEL CORSO DEL RAPPORTO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA AI FINI CONTRIBUTIVI - INFLUENZA SULLA NASCITA DI DETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEGLI ISCRITTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI PREVIDENZA - ISCRIZIONE DELL'IMPRESA NEL CORSO DEL RAPPORTO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA AI FINI CONTRIBUTIVI - INFLUENZA SULLA NASCITA DI DETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo corporativo 25 gennaio 1936 e degli artt. 2117 e 2123, secondo comma, cod. civ., gli iscritti al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime hanno diritto alla liquidazione dei rispettivi conti di previdenza solo al verificarsi di una causa di cessazione del loro rapporto di lavoro, cui consegue la cessazione del rapporto previdenziale, non essendo sufficiente, per la nascita di tale diritto, la circostanza che l'impresa datrice di lavoro (esercente anche attività di trasporto) abbia ottenuto, nel corso di detto rapporto, l'iscrizione ai fini contributivi nel settore industria. (nella specie, la C.S. nell'affermare il su esposto principio ha precisato che restava salva la questione dell'invalidazione o meno, ed in quali limiti, della disciplina collettiva per effetto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297). (V 4213/87, mass n 452969; (V 1370/82, mass n 419209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2123, Contr. Coll. 25/01/1936 num. 2, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)