Sez. L, Sentenza n. 4213 del 06/05/1987 (Rv. 452969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - PREVIDENZA AZIENDALE ALIMENTATA CON CONTRIBUTI DELLA PARTE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE - ACCANTONAMENTO DELLA PROVVISTA DEL FONDO DI PREVIDENZA A TITOLO DI T.F.R. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - PREVIDENZA AZIENDALE ALIMENTATA CON CONTRIBUTI DELLA PARTE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE - ACCANTONAMENTO DELLA PROVVISTA DEL FONDO DI PREVIDENZA A TITOLO DI T.F.R. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
In ipotesi di previdenza aziendale, alimentata con contribuzione del datore di lavoro che degli stessi lavoratori, che non abbia natura e funzione diversa da quella dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita comunque denominata e da qualsiasi fonte disciplinata, e che pertanto - nel nuovo regime introdotto dalla legge n. 297 del 1982 - ricada nella generale invalidazione sancita dall'art. 4, penultimo comma, legge cit. (norma che prevede che sono nulle, e vengono sostituite di diritto, tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto), risultano caducate non solo le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra lavoratori e datore di lavoro o fondo di previdenza (avente ad oggetto l'erogazione del trattamento), ma anche ogni altra clausola, comprese quelle che istituiscano e regolino un fondo ad hoc del quale pertanto deve escludersi la sopravvivenza. Consegue che la provvista del fondo non può più essere disciplinata dalle norme invalidate, bensì, in applicazione estensiva della norma transitoria dettata dal primo comma dell'art. 5, legge cit., il trattamento che sarebbe spettato ad ogni lavoratore alla data del 31 maggio 1982 deve essere accantonato presso il datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto. (nella specie il giudice del merito aveva respinto sia la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere l'immediata corresponsione, da parte di una cassa di previdenza aziendale, del trattamento loro spettante per effetto della contribuzione fatta dal datore di lavoro, sia la domanda di quest'ultimo diretta ad ottenere dalla cassa la restituzione dei contributi pagati; la S.C. ha cassato la sentenza limitatamente a tale seconda parte, affermando che i contributi suddetti dovevano essere restituiti dalla cassa al datore di lavoro perché li accantonasse in favore dei lavoratori a titolo di T.F.R.). (V 2570/83, mass n 427434; (V 3127/83, mass n 428041; (V 4320/83, mass n 429218; (V 5041/83, mass n 429909).*
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)