Sez. 3, Sentenza n. 5019 del 21/07/1983 (Rv. 429890 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - CADUCAZIONE DEL TITOLO SOPRAVVENUTA DOPO L'INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ "EX TUNC" DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - CADUCAZIONE DEL TITOLO SOPRAVVENUTA DOPO L'INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ "EX TUNC" DELL'ESECUZIONE.*
Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, poiché l'Obbligo di adempiere del debitore ex art. 480 cod. proc. civ. presuppone un titolo del creditore, non è sufficiente che il titolo esecutivo esista quando viene proposta l'Azione diretta alla concreta realizzazione del diritto, ma è necessario che la validità e l'efficacia del titolo permanga durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto fino a quello del completamento e dell'esaurimento della procedura esecutiva, sicché la sopravvenuta caducazione del titolo stesso - rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche per la prima volta in Cassazione - importa l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc. (V 2019/81, mass n 412739; (V 2558/66, mass n 324922; (V 2649/60; (Conf 1854/74, mass n 370072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)