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Sez. 3, Sentenza n. 7285 del 28/06/1995 (Rv. 493149 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Illegittimità dell'esecuzione - Efficacia "ex tunc".
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493149-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, poiché l'obbligo di adempiere del debitore ex art.480 cod. proc. civ. presuppone un titolo del creditore, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando viene proposta l'azione diretta alla concreta realizzazione del diritto, ma è necessario che la validità e l'efficacia del titolo permanga durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto fino a quello del completamento e dell'esaurimento della procedura esecutiva, sicché la sopravvenuta caducazione del titolo stesso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche per la prima volta in Cassazione, importa l'illegittimità dell'esecuzione con effetto "ex tunc" (nella specie, la sentenza di condanna, in base alla quale era stata promossa l'esecuzione forzata, era stata annullata dalla S.C. in sede di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)