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Sez. T, Ordinanza n. 19536 del 12/06/2026 (Rv. 679171-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Rapporti di rappresentanza in ambito assicurativo - Premi assicurativi - Anticipazioni di spese ex art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679171-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di IVA, i premi, rimborsati ad una società, che li abbia, a sua volta, anticipati alla compagnia assicuratrice, in nome e per conto dei concessionari, in forza di un mandato con rappresentanza, non integrano corrispettivo, in quanto rientrano tra le anticipazioni ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, come tali, restano escluse dalla base imponibile.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 3, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)