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Sez. 5, Sentenza n. 13324 del 17/06/2011 (Rv. 618443 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in nome e per contro della controparte - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Condizioni - Regolare documentazione - Prova - Modalità - In epoca precedente alla legge n. 264 del 1991.
Stato
decisa il 2011-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618443-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" non concorrono a formare la base imponibile, "purché regolarmente documentate". A tal fine, in epoca precedente alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", la quale ha previsto la redazione di un apposito registro-giornale (art. 6), la prova che le somme in questione costituissero anticipazioni in nome e per conto delle controparti poteva essere fornita in qualsiasi forma documentale, da cui risultasse il nominativo della controparte e la natura della prestazione svolta, la cui efficacia e attendibilità era rimessa al prudente apprezzamento, congruamente motivato, del giudice di merito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1991 num. 264 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)