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Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 03/05/1976 (Rv. 380321 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SEGNALETICA STRADALE - FORTUITA ATTENUAZIONE DELLA VISIBILITA DEL SEGNALE DI OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA - REVOCA AUTOMATICA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380321-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SEGNALETICA STRADALE - FORTUITA ATTENUAZIONE DELLA VISIBILITA DEL SEGNALE DI OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA - REVOCA AUTOMATICA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

Qualora sia ben visibile il segnale che attribuisce il diritto di precedenza ai veicoli procedenti su una determinata strada, e sia, per circostanze fortuite, mal visibile il segnale che impone l'Obbligo di dare la precedenza ai veicoli che alla detta strada debbano accedere, erra per difetto di motivazione il giudice del merito che, dovendo ripartire le responsabilita per l'urto di due veicoli, giudica come se non esistesse alcun segnale e, percio, come se operasse il criterio generale dell'art 105, secondo comma, cod strad, attribuente la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Infatti la fortuita attenuazione della visibilita dei segnali non importa la revoca automatica del relativo provvedimento amministrativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Strada art. 13, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 13, Cod. Strada art. 14, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 14, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)