Sez. 3, Sentenza n. 1782 del 20/02/1998 (Rv. 512812 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Natura e funzione - Segnale "dare precedenza" - Deroga alla regola generale della precedenza a destra - Fungibilità del segnale con altre indicazioni stradali - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE
In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità - notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce. (Nel sancire il principio di diritto di cui in massima, la Corte regolatrice ha confermato la decisione del giudice di merito secondo la quale il segnale "dare precedenza" di cui alla figura 26 del regolamento allegato al codice della strada del 1959 costituiva l'unica, possibile deroga al principio generale della precedenza a destra, non utilmente surrogabile con altre segnalazioni, quali la apposizione, sul manto stradale, di strisce trasversali).
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 105), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)