Sez. L, Sentenza n. 7716 del 15/07/1995 (Rv. 493292 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratori con contratto a tempo parziale - Diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno - Clausola contrattuale prevedente la forma per l'esercizio di tale diritto - Validità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Non contrasta con la norma posta dall'art. 5, terzo comma, della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (di conversione con modifiche del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) - relativa al diritto di precedenza, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, spettante ai lavoratori con contratto a tempo parziale - la clausola del contratto collettivo che prevede per l'esercizio di tale diritto una espressa richiesta in forma scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 19/12/1983 num. 863 art. 5 com. 3 n. 2, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)