diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1584 del 21/02/1997 (Rv. 502587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Forma scritta - Necessità - Limiti - Successiva ulteriore riduzione dell'orario - Forma scritta - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 5 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. in legge 19 dicembre 1984 n. 863, richiede, a pena di nullità, l'accordo delle parti del rapporto di lavoro, con atto scritto (convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro) soltanto ai fini della costituzione di una rapporto di lavoro a tempo parziale o della trasformazione in quest'ultimo di un rapporto a tempo pieno, ma non anche ai fini della eventuale ulteriore riduzione dell'orario di lavoro dopo l'instaurazione di un rapporto a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1983 num. 863

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)