diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17414 del 28/03/2019 Cc. (dep. 23/04/2019) Rv. 275249 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Reato estinto ex art. 186 comma 9-bis cod. strada - Valutabilità come causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275249-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di disciplina della circolazione stradale, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere equiparata alla revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen.; ne consegue che la sentenza di condanna a tale sanzione può essere legittimamente ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)