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Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005 Cc. (dep. 06/02/2006) Rv. 232610 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Concessione, con riguardo ad altra condanna, della sospensione condizionale della pena precedentemente impedita dalla sentenza revocata - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232610-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato

Il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)