diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13207 del 20/06/2005 (Rv. 583787 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento della violazione - Opposizione in sede giurisdizionale - Ammissibilità - Violazioni soggette a sanzione penale - Estensibilità del principio della immediata opponibilità del verbale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a guida in stato di ebbrezza.
Stato
decisa il 2005-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583787-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale. Il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al codice della strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni (nella specie, guida in stato di ebbrezza), il medesimo verbale di accertamento - con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all'autorità giudiziaria inquirente - è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)