diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4145 del 05/04/2000 (Rv. 535335 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento della violazione - Opposizione in sede giurisdizionale - Ammissibilità - Altre violazioni amministrative depenalizzate e soggette alla disciplina di cui alla legge n. 689/81- Estensibilità del principio dell'immediata opponibilità del verbale di accertamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535335-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche ad altre violazioni amministrative depenalizzate e soggette alla disciplina generale di cui alla legge 689/81. Soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada, difatti, il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disciplina generale della legge 689/81 (nella specie, infrazione del regolamento d'igiene del comune di Roma), il medesimo verbale di accertamento è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)