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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9442 del 04/04/2019 (Rv. 653647 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 - Rinuncia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653647-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Il concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non può essere oggetto di rinuncia, in quanto si tratta di un beneficio gli effetti del quale vengono meno nelle sole ipotesi previste dal comma 9 della detta disposizione normativa, determinando, per il contribuente, la preclusione dell'accertamento per i periodi fiscali di riferimento, non rimovibile mediante successiva controdichiarazione volta a manifestare l'assenza di volontà di far luogo a condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)