Sez. 5, Sentenza n. 18007 del 09/08/2006 (Rv. 591978 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Irrevocabilità - Conseguenze - Rinuncia al credito residuo - Contestabilità - Esclusione - Indicazione del credito nella successiva dichiarazione IVA - Inammissibilità - Iscrizione a ruolo del tributo e degli accessori - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, espressamente prevista dall'art. 57, comma primo, della medesima legge, preclude al contribuente la facoltà di contestare la rinuncia al credito residuo, che ai sensi dell'art. 49, comma secondo, ultima parte, determina la definizione del rapporto, escludendo altresì la possibilità d'interpretare come revoca tacita dell'istanza di condono l'indicazione del credito rinunciato nella successiva dichiarazione IVA, la quale anzi integra un illecito tributario, legittimamente perseguito dall'Ufficio mediante l'iscrizione a ruolo del tributo e degli accessori di legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)