Sez. 3, Sentenza n. 4464 del 27/07/1984 (Rv. 436363 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - CANONE LEGALE - SUA UTILIZZAZIONE COME PARAMETRO PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - VERSAMENTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DI CANONI INFERIORI A QUELLI CONTRATTUALI MA SUPERIORI A QUELLI LEGALI - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - CANONE LEGALE - SUA UTILIZZAZIONE COME PARAMETRO PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - VERSAMENTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DI CANONI INFERIORI A QUELLI CONTRATTUALI MA SUPERIORI A QUELLI LEGALI - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA.*
Anche in base all'art. 8 della legge 12 giugno 1962 n. 567, per cui l'affittuario di fondo rustico può ripetere in qualunque momento, e comunque non oltre un anno dalla cessazione del contratto, le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura massima dei canoni legali, consegue che tale entità, pur in assenza di un previo giudizio di Determinazione del canone, può essere utilizzata come parametro per la commisurazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario moroso dei canoni dovuti per contratto ai fini della risoluzione del contratto, con l'ulteriore conseguenza che ove i canoni versati dall'affittuario, per quanto inferiori a quelli contrattuali, superino la misura dei canoni legali, va esclusa la ricorrenza di un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)