Sez. 3, Sentenza n. 266 del 15/01/1996 (Rv. 495390 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Morosità dell'affittuario - Credito dell'affittuario per somme che asserisca aver corrisposto al locatore in eccedenza - Parametro per la commisurazione della gravità dell'inadempimento - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In materia di contratti agrari, l'entità delle somme che l'affittuario sostenga di avere corrisposto in eccedenza, pur in assenza di un previo giudizio di determinazione del canone, può costituire un parametro per la commisurazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario medesimo, che si assuma moroso nel pagamento dei canoni.
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)