Sez. 1, Sentenza n. 25444 del 18/03/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290573-02
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Appello del pubblico ministero - Preclusioni - Conversione in ricorso per cassazione - Necessità - Appello presentato anche dalle parti private - Conversione in appello dell'impugnazione del pubblico ministero - Trattazione congiunta - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, che deduca questioni inerenti all'applicazione di circostanze diverse da quelle ad effetto speciale, va convertito in ricorso per cassazione, e, nel caso in cui anche l'imputato e le parti civili abbiano ritualmente proposto appello, i motivi di doglianza del pubblico ministero, se riconducibili a quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., vanno trattati nell'ambito del giudizio d'appello, dopo aver esaminato i motivi di gravame delle altre parti.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)