Sez. 5, Ordinanza n. 35419 del 17/09/2025 Ud. (dep. 29/10/2025) Rv. 288680-01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Divieto di appello del pubblico ministero previsto dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 - Estensione alla parte civile - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto questa disposizione riferisce testualmente il divieto di esperibilità del gravame al solo pubblico ministero, mentre alla parte civile si applica l'autonoma disciplina di cui all'art. 576 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)