Sez. L, Ordinanza n. 34605 del 27/12/2024 (Rv. 673320-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 4 l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettivitĂ di diritto pubblico - Istituti statali di istruzione superiore - ApplicabilitĂ .
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
L'art. 4 della l. n. 260 del 1958 - che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza il vizio concernente l'errata indicazione della persona a cui l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato, senza che lo stesso possa essere successivamente prospettato o rilevato dal giudice - trova applicazione anche qualora il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore agisca per far valere diritti relativi al rapporto di lavoro e convenga in giudizio, in luogo del Ministero di appartenenza, l'Istituto scolastico presso il quale presta servizio.
Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)