Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018 (Rv. 651813 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Erronea evocazione in giudizio di altro organo statuale - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, sempre che l'Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di una tempestiva eccezione, aveva d'ufficio condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri in un giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Decisione Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)