Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 11/03/1996 (Rv. 496258 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Immobili da destinare ad uso di abitazione - Acquisto da parte di persone fisiche - Agevolazioni fiscali ex art. 1 legge n. 168 del 1982 - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art.1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 per l'acquisto di immobili, da parte di persone fisiche, da destinare ad uso di abitazione, non è necessario che l'immobile venga acquistato nel Comune di residenza o in quello ove si svolge la propria attività lavorativa - come esplicitamente richiesto, invece, dal D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 (convertito con modifiche nella legge 5 aprile 1985 n. 118) - ma è sufficiente che l'acquirente dichiari che intende adibire l'immobile stesso a propria abitazione, avendo il legislatore del 1982 voluto favorire anche coloro che intendessero trasferirsi in località diverse.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)